Il CTU… questo sconosciuto.

Chi è il CTU ?

Può il Perito Assicurativo, iscritto a Ruolo periti assicurativi iscriversi all’Albo dei CTU?

Può un CTU iscriversi in diversi Albi dei CTU (cioè presso diversi tribunali)?

Queste le domanda che ci sono state rivolte in questi ultimi giorni, sia in coincidenza con il Ricorso al TAR del Lazio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri unitamente al consiglio nazionale dei periti industriali (all. 1), sia in coincidenza con la venuta a conoscenza che alcuni CTU (furbi…), nella confusione del momento (accorpamento uffici giudiziari) hanno presentato domanda di iscrizione ad Albi dei CTU presso diversi Tribunali.

Con le seguenti precisazioni si spera fornire un contributo di “chiarezza” a tutti coloro che ci hanno interpellato e magari di “conoscenza” agli Ingegneri e periti industriali, nonché ai soliti furbetti…

COSA E’ e CHI E’ IL CTU

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo (elenco) dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice (CTU).

In tale Albo sono iscritte e/o dovrebbero essere iscritte “persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche”, e specchiata condotta morale e professionale, alle quali il Giudice puo’ affidare l’incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio.

Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta invece esclusivamente al Giudice.

Le decisioni relative all’ammissione all’Albo dei CTU, sono deliberate da un Comitato, presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e dal un rappresentante dell’Ordine professionale o da un funzionario della Camera di Commercio, per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali, nel caso specifico per i periti assicurativi iscritto al Ruolo Periti Assicurativi.

L’Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale il quale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall’Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall’Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è dettata dalle Disposizioni di attuazione del c.p.c. ed in particolare dagli Artt. 13 e seguenti, di cui si riportano i più significativi, tenuto conto dell’aggiornamento del C.p.C. del 20/03/13:

Art. 13 -(Albo dei consulenti tecnici)

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L’albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: medico-chirurgica; industriale; commerciale; agricola; bancaria; assicurativa.

Art. 14 – (Formazione dell’albo)

L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell’albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15 – (Iscrizione nell’albo)

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo.

Art. 16 – (Domande d’iscrizione)

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. estratto dell’atto di nascita;2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4. certificato di iscrizione all’associazione professionale;

5. i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

Art. 19 -(Disciplina)

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato.

Art. 22 – (Distribuzione degli incarichi)

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l’incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23 – (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)(1)

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

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QUANTO COSTA

Marca da bollo da € 16,00 da allegare all’istanza di iscrizione

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell’importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003, intestato all’Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara- tasse di concessione governative.

Nota bene: il mancato pagamento della tassa preclude l’effettiva iscrizione all’albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641).

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NOTE

Non è possibile essere iscritti all’albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale.

Gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ufficio competente la cessazione dell’attività professionale ed il cambiamento dell’indirizzo e del numero telefonico.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 co. 2° delle disp. att. del c.p.c., NESSUNO PUO’ ESSERE ISCRITTO IN PIU’ DI UN ALBO C.T.U.

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