Statuto

Atto Costitutivo

L’associazione sindacale assumerà la denominata di:SIPA – Sindacato Italiano Periti Assicurativi.

Il SIPA ha sede nel Comune di Napoli. Ai fini dell’art. 111 ter. disp. att. c.c. i costituiti dichiarano che l’indirizzo della sede è il seguente: Napoli – Via Campania 26

Lo scopo e le finalità del SIPA sono regolarizzate dal presente statuto.

STATUTO

In Napoli, presso la sede regionale della UGL, sita in Piazza Nazionale 94, viene costituito il SIPA Sindacato Italiano Periti Assicurativi, associazione professionale-sindacale di categoria riservata ai Periti Assicurativi.

Il Sindacato ha lo scopo di tutelare  la professione degli associati e della categoria, nei suoi aspetti morali ed economici, nonché i legittimi diritti individuali e collettivi derivanti dall’attività professionale e dalle norme giuridiche vigenti, cura i rapporti che intercorrono tra i periti e la committenza, sia essa giudiziaria (CTU) che privata, (compagnia assicuratrice, privato cittadino), vigilando sul comportamento deontologico degli iscritti.

Il Sindacato studia e propone, agli organi competenti, gli strumenti per migliorare tutta l’attività assicurativa relativa alla R.C.A., finalizzata al miglioramento dei rapporti che intercorrono tra le compagnie assicuratrici, assicurati e terzi danneggiati.

Il SIPA ha durata illimitata

Il SIPA ha carattere autonomo, apartitico ed apolitico

L’iscrizione al SIPA è riservata esclusivamente ai Periti Assicurativi

L’iscrizione al SIPA avviene su presentazione del modulo d’iscrizione.

Il contributo sociale è annuale e la sua misura è fissata di volta in volta dal Consiglio Nazionale.

La cancellazione dal SIPA avviene: a) per rinuncia scritta indirizzata al segretario Nazionale- b) per la perdita del requisito di cui all’art.5 – c) per radiazione – d) per morosità –

L’iscritto che viene meno agli obblighi derivanti dagli scopi e dalle norme che regolano il SIPA e dagli accordi sindacali stipulati, viene allontanato e radiato con decisione del Consiglio Nazionale, previo parere conforme del Collegio dei Probiviri.

L’interessato ha diritto di ricorrere con atto scritto al Collegio dei Probiviri indicando le motivazioni del proprio ricorso. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Il congresso Nazionale elegge il Segretario Nazionale del sindacato, che al pari degli altri membri della segreteria nazionale può essere eletto tra persone che non risultino iscritte al Ruolo dei Periti assicurativi.La linea programmatica del SIPA è determinata dal Congresso Nazionale che si riunisce ogni anno ed ogni volta che lo richiedano i due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale o il cinquanta per cento (50%) più uno degli iscritti.

Le decisioni del Congresso Nazionale sono impegnative per tutti gli aderenti al SIPA

La data di convocazione del Congresso Nazionale deve essere notificata almeno 40 giorni prima a mezzo pec o fax ai Segretari di Sezione Regionale e agli iscritti.

Partecipano al Congresso, con parità di diritti e doveri, tutti i membri del Sindacato in regola con le quote sociali.

Ogni membro con diritto di partecipazione può rappresentare per delega fino ad un massimo di cinque (5) iscritti.

Gli organi di governo del SIPA sono:

  1. a) il Congresso nazionale
  2. b) il Consiglio Nazionale
  3. c) la Segreteria Nazionale
  4. d) il Segretario Generale
  5. e) Il Collegio dei Probiviri
  6. f) il Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio Nazionale è composto dal Segretario Generale e almeno da un rappresentante per ogni Regione, eletto dagli iscritti della Regione stessa; ogni componente il Consiglio dispone di un voto ogni venti (20) iscritti alla sua Regione.

Ogni componente il Consiglio non può rappresentare per delega più di un componente assente.

Il Consiglio Nazionale è l’Organo di Direzione Nazionale del SIPA ed applica l’azione deliberata dal Congresso Nazionale, esso si riunisce di regola ogni tre (3) mesi, e ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti e tutte le volte che verrà richiesto dalla segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da altri dieci (10) componenti eletti dal Congresso Nazionale.

La Segreteria Nazionale designa al suo interno il Segretario Organizzativo, il Segretario Amministrativo, il Segretario delle pubbliche relazioni e due Vice Segretari per gli affari correnti ed esplica l’azione deliberata dal Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre (3) membri e due (2) supplenti iscritti al Sindacato e la sua figura giuridica è regolata dalle norme di legge vigenti.

Il Collegio dei Sindaci sarà composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti .

I Collegi, di cui ai precedenti comma, sono eletti dal Congresso Nazionale.

Il SIPA è rappresentato a tutti gli effetti dal Segretario Generale il quale ha potere di firma degli atti del Sindacato.

I segretari Regionali e/o provinciali, limitatamente a circostanze di emergenza richiedenti una immediata iniziativa sindacale, rappresentano il Segretario Generale del Sindacato.

Per l’elezione del Segretario Generale è necessaria una maggioranza dei due terzi nei primi due scrutini, negli eventuali successivi scrutini è necessaria la maggioranza assoluta (metà più uno) del Congresso Nazionale

Il Segretario Generale del Sindacato provvede all’attività del Sindacato nell’ambito degli scopi sociali ed in conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di voti e devono essere effettuate mediante voto diretto e segreto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso.

Tutte le spese di rappresentanza per l’attività sindacale sono a carico del Sindacato.

Tutte le cariche dei precedenti articoli hanno durata di 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il territorio nazionale viene articolato in Sezioni Regionali.

In ogni Regione è presente un Segretario regionale, eletto con voto diretto e segreto da tutti gli iscritti della Regione, che provvedono inoltre all’elezione dei componenti della Segreteria Regionale e del rappresentante del Consiglio Nazionale.

Ogni Segreteria Regionale deve avere una Segreteria Amministrativa ed un Collegio dei Probiviri.

I Segretari Regionali hanno il compito di diffondere e far rispettare le delibere della Segreteria Nazionale, di coordinare le attività, studiare e risolvere i problemi locali della categoria, agendo sempre in sintonia con la Segreteria Generale e non assumendo iniziative che contrastino con le norme statuarie e con le direttive della Segreteria Nazionale, alla quale sarà demandata ogni decisione di carattere generale.

Le Segreterie Regionale provvedono a raccogliere le nuove iscrizioni e ad incassare la quota annuale che verrà versata alla Cassa della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Regionale, in piena autonomia e sentito il parere della Segreteria Nazionale, può, sul proprio territorio prevedere ad istituire anche Sezioni Provinciali.

In ogni Sezione Provinciale, quindi, sarà presente un Segretario Provinciale, eletto con voto diretto e segreto di tutti gli iscritti della Provincia, che provvedono inoltre all’elezione del componente della Segreteria Regionale.

Ogni Segreteria Provinciale deve avere una Segreteria Amministrativa ed un Collegio dei Probiviri.

I Segretari Provinciali hanno il compito di diffondere e far rispettare le delibere della Segreteria Nazionale, di coordinare le attività, studiare e risolvere i problemi locali della categoria agendo sempre in sintonia con la Segreteria Regionale, non assumendo iniziative che contrastino con le norme statuarie e con le direttive della Segreteria Nazionale, alla quale sarà demandata ogni decisione di carattere generale.

Le Segreterie Provinciali provvedono a raccogliere le nuove iscrizioni e ad incassare la quota annuale che verrà versata alla Cassa della Segreteria Nazionale.

E’ responsabile della Segreteria Regionale.

Il Segretario Regionale può, nei casi previsti dal presente Statuto, rappresentare il Segretario Generale.

E’ responsabile della Segreteria Provinciale.

Il Segretario Provinciale può, nei casi previsti dal presente Statuto, rappresentare il Segretario Regionale e/o Generale.

Il Congresso Nazionale esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo del Sindacato, verifica la consistenza di Cassa e l’esistenza di valori del Sindacato.

Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Sindacato sono decise dal Congresso Nazionale. Le relative votazioni non sono valide se non ottengono l’adesione di un numero di voti equivalenti ad almeno i due terzi dei soci regolarmente rappresentati al congresso

Il fondo patrimoniale del SIPA è costituito dalle quote annuali degli iscritti nonché da eventuali contributi di persone o Enti e viene amministrato dal Consiglio Nazionale nel rigoroso rispetto degli scopi statuari.

La quota di partecipazione per l’anno successivo viene fissata all’inizio di ogni esercizio dal Consiglio Nazionale è dovrà essere versata entro il mese di marzo di ogni anno.

In caso di scioglimento del SIPA tutti i suoi beni attivi e passivi saranno divisi in parti uguali fra gli iscritti che risultino regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote.

La fase transitoria, che deve portare al primo Congresso Nazionale, è affidata al comitato costituente, che in via autonoma provvede:

  1. all’elezione delle cariche di governo del Sindacato, cariche che avranno efficacia fino al primo Congresso Nazionale
  2. alla determinazione della quota associativa

indicazione della sede e data della 1a Assemblea generale

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e per ogni controversia è competente un collegio arbitrale.