DANNO BIOLOGICO – TABELLE DI ROMA

Roma usa le tabelle di Roma
Tribunale Roma, sez. XIII, sentenza 22.02.2012

Il danno biologico deve essere liquidato secondo le tabelle di Roma e non secondo gli standards milanesi. E’ quanto ha stabilito la Sezione XIII del Tribunale di Roma, con la sentenza del 22 febbraio 2012.
Il caso vedeva una donna agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da alcuni interventi odontoiatrici, consistiti in estrazioni dentarie ed installazioni di protesi.
Com’è risaputo, sulla base dell’insegnamento offerto dalla celebre pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972/2008, il danno non patrimoniale deve essere “personalizzato”, così superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, e intendendo ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito sulla scorta dell’apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale.
Il Tribunale di Roma prende atto della recente sentenza della Terza Sezione Civile della Cassazione, n. 12408/2011, secondo la quale “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico – fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.
Pur aderendo al principio che si pone alla base di tale pronuncia, ovvero il fatto che l’equità sia non soltanto “regola del caso concreto” ma anche “parità di trattamento”, e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”, il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari.

(Altalex, 9 maggio 2012. Nota di Simone Marani)

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