CTU illegitima se non iscritto al Ruolo

Importante sentenza del tribunale di Cassino emessa da un Giudice che conosce ed applica leggi e codice…

n. 4430/2012

TRIBUNALE Dl CASSINO

Il Giudice

a scioglimento della riserva, letti gli atti del fascicolo ed esaminate le note difensive • ritenuto che l’art. 4 L. 17 febbraio 1992. n. 166 prescrive che l’attività professionale suddetta “non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo”;

• che per svolgere attività di consulente del giudice in detta materia è indispensabile essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi il cui l’accesso é disciplinato da una serie di requisiti ed esami, con la specifica inibizione dell’esercizio di tale attività professionale a chi non sia iscritto al relativo albo (cfr. Cass. pen.sez. VI, 15 giugno 2000, n. 2811)

• che come puntualmente rappresentato nella nota dei Consiglio Nazionale dei Periti industriali Laureati presso il Ministero della Giustizia prot.llo 2167 del 12./2/2012 “gli Ordini e Collegi professionali, a norma dell’art. 1, comma 2, D.lgs, 165/2001 e succ. ed integr., sono enti pubblici non economici su baso associativa, dotati dl autonomia ed autarchia, con “funzione di ente esponenziale degli interessi dello Stato ad una corretta disciplina delle professioni intellettuali” (Casi, Casa. Civ. 14 febbraio 1992, n. 1811; vedi, inoltre. Cass, Civ., 22 marzo 1993, n. 3361;Cass. Civ. 29 marzo 1995, n. 3724; Cass. Civ. SS.UU. 22 giugno 1990. n. 5312). Diversamente, il Perito Assicurativo, figura professionale istituita con la Legge n. 166 dei 1992, dispone di una cultura ed una formazione generale e sommaria circa i contenuti tecnici, resa “professionalizzante”. attraverso un tirocinio ed una prova di idoneità a contenuto specificamente merceologico, I soggetti risultati ‘idonei’ sono raccolti in un “elenco”, denominato “ruolo” (ontologicamente differente dall’Albo professionale custodito dall’ordine o collegio), tenuto da un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico istituito con leggo (ISVAP). Con l’istituzione del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi non si è inteso costituire una nuova categoria Professionale, quanto, piuttosto, si à voluto conferire unicamente un adeguato rilievo, in un determinato e più ristretto settore, in capo a persone che possono essere, o meno,iscritte. ad Ordine o ad un Collegio professionale. Pertanto, da un lato, per accedere agli Ordini o Collegi professionali è necessario sostenere un esame di Stato di cui all’art. 33 della Costituzione, dall’altro. é sufficiente superare una prova di idoneità, il superamento del quale, sì ricorda, abilita alla funzione di accertamento e stima del danno derivarti da sinistri di cui alla L. 990/69 nel rapporti intercorrenti tra danneggiato e assicurazione, tutte le volte in cui l’assicurato non sì ritenga soddisfatto della valutazione e la stima del danno effettuata dalla propria compagnia assicurativa per il danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. Pertanto, da un lato vi sono le professioni regolamentare del sistema ordinistico, per il cui esercizio lo Stato richiede una speciale abilitazione, unico titolo per l’iscrizione negli Albi del CTU custoditi presso le cancellerie dei Tribunali, mentre, dall’altro. vi é l’iscritto ad un “ruolo”, al quale, con l’iscrizione, gli viene riconosciuta una determinata abilità ovvero la capacità di accertare e stimare un danno…”

• che pertanto,. ponendo il fianco a profili di illegittimità la CTU effettuata in primo grado da soggetto non iscritto nell’albo dei periti assicurativi, appare necessario conferire nuovo incarico a consulente iscritto nell’albo di perito assicurativo

rinvia

la causa all’udienza del 6.4.2016 ore 12,00. per la nomina dei CTU in contraddittorio con le parti.

Si comunichi

Cassino 21/03/2016

Il Giudice Dr. Salvatore Scalea

Depositato il 22/03/2016

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