Mediazione civile RC Auto

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Dal 21 marzo u.s. in tutte le azioni di risarcimento danni da RCA è obbligatorio esperire la procedura di mediazione, in mancanza sarà improcedibile l’eventuale azione giudiziaria.

Il 20 marzo 2010 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 4 Marzo 2010, n.28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.

In merito all’avvio di una procedura di mediazione, dunque, dal 20 marzo 2010 sono entrate in vigore le seguenti principali disposizioni:

Avvio di una domanda di mediazione. Una parte può in ogni momento depositare una domanda di mediazione presso un ogranismo accreditato per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, anche a causa pendente. Dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo della controparte, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del cpc.

Invito del giudice alle parti. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.

Obbligo di informazione per l’avvocato. All’atto del conferimento dell’incarico, e non più durante il primo incontro, l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.

Le disposizioni introdotte dal decreto al fine dichiarato di rafforzare la mediazione come strumento necessario per la diminuzione del carico di controversie gravanti sul sistema giustizia in Italia, “tradiscono” di fatto il crescente riconoscimento del valore aggiunto che l’istituto della mediazione sta ottenendo sia negli ambienti giuridici che tra gli operatori del mercato. E’ indubbio infatti che la mediazione così come riformata dal decreto finisce per coinvolgere tutti i più importanti aspetti della vita quotidiana interessando le materie più diverse.
A riguardo occorre sottolineare come dopo solo dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce infatti condizione di procedibilità nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Tra le novità più rilevanti sono senz’altro da segnalare l’introduzione di incentivi fiscali come l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti; dall’ imposta di registro del verbale d’accordo per il valore di 50.000 euro e di un credito di imposta alle parti che corrispondono l’indennità prevista fino a concorrenza di 500 euro. Ma c’è di più. Le conseguenze in sede giudiziale per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, l’eventuale proposta del mediatore in caso di insuccesso e l’impatto di quest’ultima sulle spese processuali, nonché il valore attribuito dalla normativa al verbale d’accordo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione all’ipoteca giudiziale, sono tutte novità rivoluzionarie per l’istituto della mediazione.

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