Risposta e diffida del SIPA alla ”bufala” dei Periti Industriali pubblicata su ITALIA OGGI del 25 agosto 2015

“I Periti Assicurativi fuori dalla porta dell’Albo CTU ” (addetto stampa periti industriali)

“I periti assicurativi esclusi dall’albo dei CTU” (pubblicato da ITALIAOGGI)

Queste le FALSE notizie diramate dall’addetto stampa dei periti industriali e da ITALIAOGGI, alle quali il SIPA ha notificato diffida di rettifica con riserva di un’eventuale azione penale e civile.

Per chiarezza si riporta quanto sentenziato dal TAR del Lazio

sentenza n. 9947 del 21 luglio 2015

La sentenza alla base della “BUFALA” pubblicizzata dai Periti Industriali su ITALIAOGGI del 25 agosto u.s. evidenzia quanto segue, contrariamente alle falsità pubblicate.

Il TAR del Lazio ha ritenuto che “la decisione di non espungere dall’albo dei C.T.U. di Cassino i periti assicurativi (n. 4 che avevano presentato domanda di iscrizione) è stata assunta da un collegio illegittimamente composto, attesa la presenza nello stesso di un rappresentante dell’ISVAP”.
La partecipazione alla discussione e alla successiva decisione del rappresentante dell’ISVAP, ora denominato IVASS, che è l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private, è stato ritenuto un soggetto non legittimato a partecipare al comitato per le iscrizioni negli albi dei CTU dei Tribunali e ciò ha inficiato l’intero processo decisionale.
“Ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile” prosegue il TAR – l’albo dei CTU è formato da un comitato costituito dal Presidente del tribunale, dai Procuratore della Repubblica e da un professionista designato dall’ordine o dai collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici, ovvero, in caso di periti estimatori, designato dalla camera di commercio.
Nel caso in esame, la composizione del comitato comprendeva un rappresentante designato dall’ISVAP, ente che non è rappresentativo degli iscritti, ma mero soggetto a cui era affidata, al momento in cui si riferiscono i fatti di causa, la mera vigilanza sul ruolo dei periti assicurativi.”
La pronuncia del TAR evidenzia che il rappresentate dell’ISVAP (ora IVASS) non è rappresentativo pur  riconoscendo che l’iscrizione al Ruolo dei Periti è requisito sufficiente per l’iscrizione all’albo dei C.T.U.

La sezione Prima del Tar del Lazio conclude affermando che “nei collegi, sia perfetti che imperfetti, la partecipazione di soggetti estranei, ovvero di persone che non fanno parte della loro composizione quale prevista tassativa mente dalla normativa di riferimento, costituisce vizio di composizione degli organi e ne inficia gli atti deliberativi, per la possibilità che tali soggetti siano in grado di influenzare in qualche modo la volontà dei Collegi e dei suoi membri (cfr. ex multis, TA.R. Puglia, Lecce, sez. Il , 24 gennaio 2006, n. 470, T.A.R. Emilia‑ Romagna, Bologna, sez. lI,05 aprile 1996, n.96)”.
Sicchè, il rappresentante dell’ISVAP resta un soggetto estraneo alla composizione del Comitato per l’iscrizione all’Albo dei CTU ex art. 14 dip. att. c.p.c.,

Per chiarezza ed opportuna conoscenza si riporta il dettato degli artt. 14 e 15 del dis. att. C.p.C.

Art. 14. (Formazione dell’albo)

L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici.
Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell’albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista stesso.
Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15. (Iscrizione nell’albo)

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo.

N.B: sulla motivazione della sentenza anche il TAR ha preso una “cantonata” della quale riferiremo prossimamente.

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