Richieste alla CONSAP

1- Individuazione dell’attività professionale ai sensi dell’art 2229 cc

Dato l’attuale stato di confusione necessita chiarire se l’attività professionale del Perito Assicurativo rientri tra quelle individuate da comma 1 dell’art. 2229 c.c., che testualmente recita:

La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi ” quindi Ruolo Periti Assicurativi, oppure è individuata tra le “attività professionali non regolamentate” previste dalla Legge 14.01.2013 n° 4 , che al comma 2 recita testualmente: “Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione» , si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile…omissis…”

E’ parere di questo Sindacato che l’attività professionale del Perito Assicurativo rientri, a pieno titolo, tra le attività professionali individuate dall’art. 2229 cc. e non tra le “attività professionali non regolamentate”, altrimenti non sarebbe giustificato né il Ruolo né l’esame per essere ammesso.

Si chiede, pertanto alla CONSAP di attivarsi presso gli Enti preposti per la definitiva individuazione della attività professionale del Perito Assicurativo.

2- Revisione regolamento ISVAP n° 11

Si rendono necessarie le revisioni dei seguenti articoli:

art. 4 ruolo dei periti assicurativi

al comma 3 aggiungere: partita IVA ed e-mail

art. 7 – obblighi del tirocinio:

sostituzione del punto 3 con:

L’aspirante perito assicurativo, superata la prova di idoneità, per l’iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi, ai sensi e per gli effetti dell’art 158 comma 1 lettera f del decreto, deve svolgere un periodo di tirocinio, della durata di almeno 18 mesi, presso altro perito assicurativo, il quale deve comunicare alla CONSAP, per via telematica:

a) l’inizio del periodo di tirocinio, (apposita scheda)

b) comunicazione semestrale del tirocinio e relativo giudizio di merito (apposita scheda)

c) la conclusione del periodo di tirocinio, con giudizio di merito finale. (apposita scheda)

art. 8

eliminare comma b

art. 9

ripristinare “prova orale”

art. 10 – commissione esaminatrice

punto 1 – sostituire con:

c -:2 docenti di ruolo che insegni una delle materie che formino oggetto della prova ai sensi

dell’art. 9, comma 4

d -:2 periti assicurativi iscritti al Ruolo, con anzianità non inferiore a 10 anni

punto 2

aggiungere: 1 perito assicurativo

Art. 13 – Cancellazione dal Ruolo

aggiungere

Punto 5 – le cancellazioni

La CONSAP assicura, anche mediante procedure informatiche, l’aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo indicando il n. di ruolo, il motivo della cancellazione e la data di decorrenza

Art.16 – Regole di comportamento

aggiungere:

punto 2 – I periti curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale con le modalità dettate da specifico regolamento CONSAP.

punto 3 – A tale scopo è costituita presso la CONSAP una commissione nazionale con lo scopo di esaminare e verificare eventuali reclami e/o segnalazioni che le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori, nei confronti dei periti assicurativi il cui comportamento sia ritenuto non rispettoso dei principi esposti dal comma 1.

La commissione sarà formata da:

– 2 dirigenti/funzionari della CONSAP, di cui uno assume l’incarico di presidente e l’altro di segretario

– 2 tre periti assicurativi

– 1 rappresentate dell’ANIA

abrogazioni

Artt. 20 -21-23

3 – Riconoscimento di fatto dell’attività di perito assicurativo

Tale riconoscimento non può che concretizzarsi con la istituzione del “certificazione di danno”, documento redatto dal perito assicurativo, relativo allo “accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della RCA”.

Tale certificazione, sarà formalmente riconosciuto quale unico documento attestante l’entità del danno subito, esclusivo ed indispensabile per la richiesta di risarcimento per i danni a cose, come indicati dall’art. 156 D.L.vo n. 209/05.

Si chiede, pertanto che con provvedimento specifico, la CONSAP indichi un protocollo che individui le circostanze e le modalità con le quali effettuare tale certificazione di danno, di cui il perito assicurativo si assumerà la responsabilità civile e penale, in caso di certificazione mendace.

4- Lotta all’abusivismo

L’abusivismo, nell’esercizio dell’attività professionale del perito Assicurativo, dilaga ovunque, specie nelle aule giudiziarie, ed in particolare presso gli Uffici dei Giudici di Pace.

I Giudici di Pace e non solo, continuano impunemente a nominare quali CTU, per la specifica materia, e cioè per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della RCA, personaggi e professionisti non iscritti al Ruolo Periti Assicurativi, come previsto dall’art. 156 D.L.vo n. 209 del 07/09/05.

Tale comportamento, oltre ad indurre i CTU nominati a concretizzare il reato previsto dall’art.148 c.p. (esercizio abusivo della professione), come specificamente indicato dall’art. 305 comma 5 del D.L.vo n. 209 del 07/09/05, probabilmente mette il Giudice nominante nella condizione di commettere il reato di “Appoggio esterno e/o complicità nell’esercizio abusivo di professione”.

Nonostante gli inviti, gli esposti e qualche denuncia, purtroppo nulla cambia, motivo per cui chiediamo la collaborazione e la tutela della CONSAP.

A tale riguardo si ricordano alcune norme e qualche “sentenza” della Suprema Corte di cassazione.

• all’art. 61 c.p.c.:testualmente recita:

1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica

2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice

• Le disposizioni di attuazione del c.p.c. recitano:

Art. 22. Distribuzione degli incarichi

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro

tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. …omissis…

Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Il Presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. …omissis…

• D. l.vo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni – che ha assorbito la L.166/92,

Art. 156 (Attività peritale)

1. L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente TITOLO non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.

Art. 305 (Attività abusivamente esercitata)

Comma 5: L’esercizio dell’attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto all’articolo 156 è punito a norma dell’articolo 348 del codice penale.

• Suprema Corte di Cassazione – VI sez . penale –

sentenza n° 34954/99 del 15/06/2000:

“Va quindi ribadita la indispensabilità, per la svolgimento dell’attività di consulente tecnico del giudice per gli accertamenti in argomento, della previa iscrizione nel ruolo de i periti assicurativi di cui alla L. 166/92, la cui omissione concreta l’elemento materiale del reato di cui all’art, 348 c. p., giacché solo detta iscrizione abilita all’esercizio professionale della citata attività

sentenza n° 42790 del 20/11/2007

Costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo dì una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti riservati ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione, ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto

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