Aquaplaning non esclude nesso di causalità se pneumatici sono usurati.

Sentenza n. 39744/2019 Corte di Cassazione quarta sezione penale.

 

 

Il sinistro, da cui derivava la morte di un passeggero presente nell’auto dell’imputato, era avvenuto a seguito di uno sbandamento con testacoda causato dalle condizioni deteriorate dei pneumatici  posteriori e anteriori dell’auto (privi di battistrada e pressoché lisci i posteriori, con crepe e solchi, quelli anteriori). 

Questa situazione delle gomme, nonostante la velocità moderata, aveva impedito l’aderenza al terreno in presenza di un manto stradale bagnato dalla pioggia, secondo il ricorrente, il sinistro era riconducibile proprio al fenomeno dell’aquaplaning, dovuto alla forte pioggia e alle cattive condizioni della strada, fatto imprevisto, imprevedibile e inevitabile che avrebbe consentito di applicare la causa di non punibilità della forza maggiore di cui all’art. 45 del codice penale.

La Corte, pur avendo valutato la possibile incidenza dell’aquaplaning dovuto alla pioggia, ha escluso che il fenomeno potesse avere un’efficienza causale determinante al fine di escludere la responsabilità dell’automobilista, ritenendo  provato il nesso di casualità tra il comportamento dell’imputato e l’incidente dall’esito mortale.
Per i giudici, l’incidente si è verificato a causa della condotta imprudente del conducente che viaggiava con le gomme posteriori lisce, in condizioni tali cioè da non consentire all’acqua piovana di defluire e ciò è stato  sufficiente, in relazione alla differenza di aderenza su strada tra le due ruote posteriori, a causare il testacoda.
La pioggia dunque ha reso inevitabile l’incidente, atteso che il controllo del veicolo è divenuto praticamente impossibile, in altre parole, l’incidente era prevedibile ed evitabile dal conducente che procedendo con i pneumatici posteriori usurati ha posto in esser un comportamento gravemente colposo.
Viceversa una più prudente condotta di guida e il rispetto del regole cautelari relative al battistrada regolamentare avrebbero consentito di mantenere l’aderenza al suolo, e persino di evitare l’effetto di aquaplaning ipotizzato dalla difesa o comunque contenerne l’incidenza.
Per la Suprema Corte sussiste dunque il nesso di casualità dal momento che la perdita di controllo del proprio veicolo da parte dell’imputato è stata provocata proprio dal comportamento omissivo da lui tenutoche ha determinato, nonostante la velocità moderata, l’impossibilità di governare il mezzo e il conseguente incidente stradale.

Scarica pdf Sentenza 39744 del 29 settembre 2019

p.v.

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